Patto Sicurezza offre tutti i servizi volti alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in ottemperanza con quanto definito all’Art. 2, lettera M del D.Lgs. 81/08, attraverso:
Visita medica preventiva (anche in fase preassuntiva)
Atta a verificare la compatibilità tra la condizione di salute del lavoratore e la mansione specifica a cui verrà assegnato.
Visita medica periodica
Per controllare lo stato di salute dei lavoratori, esprimere il giudizio di idoneità al lavoro e verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi. Di norma, tali accertamenti, se non differentemente previsto, vengono eseguiti una volta l’anno. Questa periodicità può subire variazioni a seconda da quanto stabilito dal Medico Competente all’atto della valutazione del rischio.
Visita medica su richiesta del lavoratore
Accertamenti eseguiti qualora il Medico Competente ritenga necessario rivalutare l’idoneità di un lavoratore alla mansione specifica, correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività svolta.
Visita medica per cambio della mansione
Visita atta a verificare l’idoneità alla nuova mansione lavorativa.
Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
Nei casi in cui la normativa vigente lo preveda, il lavoratore può esser sottoposto a una visita atta a stabilire eventuali cambiamenti delle condizioni fisiche conseguenti le mansioni lavorative svolte, per esempio a seguito di esposizione a rischio chimico o biologico.
Annualmente verrà prodotta una relazione sanitaria sui risultati collettivi, anonimi, e presentata durante la riunione periodica (art. 25, comma 1, lettera i).
Inoltre con l’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 si introduce l’obbligo: “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”.